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SCHEDE TECNICHE SUL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL SETTORE TURISMO
L’APPRENDISTATO
Oggi diamo il dovuto spazio al ritorno dell’apprendistato stagionale con una nota redatta in collaborazione con il nostro Consulente del Lavoro Rag. Gabriele Angeli.
Anzitutto, facciamo alcune premesse:
1. Il precedente contratto nazionale del 27 luglio 2007 lo introduceva dopo le modifiche di legge del 2003 che sancivano la nascita dell’apprendistato professionalizzante e della formazione formale di derivazione REGIONALE, che prevedeva obblighi generalizzati anche in ordine di tempo per tutti.
Si precisa che, malgrado il parere negativo del Ministero del Lavoro dato ad una richiesta di interpello, il contratto del turismo continuava a ribadire la possibilità di assumere apprendisti anche stagionali in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro si ricomprendesse in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario.
2. In ogni caso, visto che l’attività formativa minima era per tutti di 120 ore annue, l’apprendistato rimaneva difficilmente applicabile alle realtà stagionali.
3. Successivamente il 25 giugno 2008 veniva pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” un decreto legge che consentiva ai datori di lavoro l’utilizzo di un canale formativo parallelo a quello regionale. Si prevedeva, infatti, che i contratti collettivi potessero riformulare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante anche per periodi inferiori alle 120 ore previste dal canale regionale.
Cosa succede oggi a seguito della firma del nuovo contratto collettivo:
4. dal 20 febbraio 2010 il nuovo contratto collettivo del Turismo prevede che per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l’anno intero ( e quindi non solo gli stagionali in senso stretto) l’impegno formativo (che già per i 4°, 5° e 6°super è di 100 ore medie annue e non più 120) venga riproporzionato in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
Qualora poi l’impresa si avvalga dell’Ente Bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l’impegno formativo si riduce di un ulteriore quarto.
5. il datore di lavoro deve autocertificare la propria capacità formativa e comunicare all’Ente Bilaterale che intende optare per la formazione esclusivamente aziendale e, in aggiunta, compilare anche una scheda formativa.
6. Anche la figura del “tutor” subisce delle modifiche.
Ora si chiama “REFERENTE” ed al posto del corso deve dimostrare di possedere o titoli di studio idonei oppure, in alternativa, due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale.
NOTA BENE
Per quanto riguarda la formazione del personale, occorre tenere ben presente che per la formazione dei dipendenti apprendisti, essendo questa passata da una competenza data ad ENTI ESTERNI ( la Regione, gli Enti di Formazione accreditati) ad una responsabilità diretta del datore di lavoro, non si può più accampare la scusante che l’Ente formativo non si sia ancora attivato.
Nel caso che l’obbligo formativo per gli stagionali, preveda una durata di 20 o 30 ore complessive, quelle debbono obbligatoriamente essere svolte, sia all’interno dell’azienda che in altri luoghi, ed in caso di mancanza si è soggetti alla sanzione della qualificazione del rapporto di lavoro con l’aggravante del doppio dei contributi dovuti per il corrispondente lavoratore qualificato.
Sugli argomenti trattati, invitiamo gli associati clienti di AIA Servizi a rivolgersi ai nostri Uffici e Consulenti Paghe.
Per gli associati clienti di altri studi e consulenti del lavoro, l’invito è di rivolgersi a questi per il massimo di informazione utile.
Ricordiamo infine che a breve organizzeremo per gli associati un seminario specifico.
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