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Inserita il 12/01/2010
Titolo SISTEMA SANZIONATORIO DEL RIPOSO SETTIMANALE - CHIARIMENTO DEL MINISTERO COMPETENTE
Contenuto

SISTEMA SANZIONATORIO DEL RIPOSO SETTIMANALE

RECENTE CHIARIMENTO DEL MINISTERO COMPETENTE

 

Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità per sanzionare i mancati riposi settimanali, al fine di realizzare un'uniformità di comportamento per il personale ispettivo. Di seguito si riassumono i contenuti della nota ministeriale.

L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003 sancisce il diritto del lavoratore ad avere ogni sette giorni un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 dello stesso decreto. Tale periodo di riposo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.

Secondo le istruzioni diramate dall’amministrazione centrale, al fine di realizzare una uniformità di comportamento, gli organi di vigilanza, nel verificare il rispetto della disposizione, devono partire dall'ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore (dies a quo) da cui procedere a ritroso, al fine di accertare se, nei tredici giorni precedenti, il medesimo lavoratore abbia goduto almeno di un altro giorno di riposo, e così via per l'intero arco temporale oggetto di controllo.

Riguardo alla disciplina sanzionatoria, l'articolo 18 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 66, punisce il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, a cui si riferisca la violazione.

Il suddetto periodo di riferimento, con riferimento al quale deve essere calcolata la durata media dell'orario di lavoro è fissato dal CCNL Turismo in sei mesi, elevabili a dodici attraverso la contrattazione di secondo livello.

Pertanto, il personale ispettivo, individuato il periodo di riferimento oggetto di accertamento, nell'ambito di tale periodo deve verificare il rispetto della norma che impone il godimento di almeno due giorni di riposo nell'arco di quattordici giorni. Una pluralità di violazioni riferite al medesimo lavoratore, se ricadenti nello stesso periodo di riferimento, daranno luogo ad una sola sanzione. Nel caso in cui i lavoratori interessati dalla violazione siano più di uno, sempre nell'ambito dello stesso periodo di riferimento, si dovrà procedere alla contestazione/notificazione di più violazioni.

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