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Inserita il 15/04/2008
Titolo CUSTODIA DI AUTO - CADUTA DI CLIENTE: LE RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE
Contenuto

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI RIMINI


              UFFICIO LEGALE


RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE:


1)    VEICOLI DI CLIENTI PARCHEGGIATI NELLE AREE CUSTODITE

2)    CADUTA DI UN CLIENTE

 

1) VEICOLI DI CLIENTI PARCHEGGIATI NELLE AREE CUSTODITE

Come è noto, gli articoli 1783 e seguenti del codice civile assoggettano gli
albergatori a responsabilità per ogni deterioramento, distruzione o
sottrazione delle cose portate dai clienti in albergo. Secondo il codice
civile, però, tale responsabilità, che può essere a seconda dei casi
illimitata o limitata, non si estende ai veicoli dei clienti né alle cose
lasciate negli stessi (art. 1785 quinquies cc).

 

            L'albergatore può comunque essere chiamato a rispondere anche
nel caso di danneggiamento o furto di un veicolo di un cliente, se ha
accettato di custodirlo. In tal caso l'albergo risponde in base alle norme
generali sul deposito (articoli 1766 e seguenti del codice civile), qualora
sia accertato che l'albergatore ha concluso con il cliente un "contratto di
posteggio" con assunzione dell'obbligo di custodia del veicolo. In mancanza
di contratto scritto, occorre volta per volta verificare se vi sia stato un
comportamento concludente che faccia ritenere che le parti abbiano inteso
stipulare un contratto di posteggio.

            La giurisprudenza ha finora ritenuto che per instaurare un
contratto di posteggio non sia sufficiente parcheggiare l'autovettura nel
garage dell'albergo e conferire l'incarico di custodirla, ma sia necessaria
la consegna delle chiavi. Il contratto di deposito ha infatti carattere
reale e presuppone,oltre all'accordo fra le parti, l'effettiva consegna
della cosa.

 

            In una recente sentenza di merito (Tribunale Nola, Sez. II,
30.10.2007), il Tribunale ha invece ritenuto che il contratto di posteggio
possa perfezionarsi in via di fatto con il semplice utilizzo di un'area
adeguata al parcheggio custodito, offerta dall'albergo.

 

          Secondo il Tribunale, perché si perfezioni il contratto di
posteggio non è richiesta la consegna delle chiavi del veicolo, atteso che
affinché sussista affidamento in custodia non è sempre necessaria la
materiale apprensione del bene, ma è sufficiente che esso sia posto nell'
autonoma sfera di disponibilità e controllo dell'affidatario.

 

            Il Tribunale è stato chiamato a giudicare di una richiesta di
risarcimento avanzata da un cliente ad un albergo, in seguito al furto di
capi di abbigliamento posti nella sua autovettura parcheggiata nell'area
antistante l'albergo. Secondo il cliente, l'albergo, tramite l'addetto alla
reception, lo aveva rassicurato sulla possibilità di lasciare l'autovettura
nello spazio antistante l'albergo, dove sarebbe stata adeguatamente
custodita e controllata anche attraverso delle telecamere a circuito chiuso.

 

            Per il Tribunale, la struttura alberghiera che mette a
disposizione dei clienti una propria area pertinenziale, delimitata,
suscettibile si essere chiusa ad una certa ora e soggetta ad un particolare
regime di sorveglianza (videosorveglianza), offre univocamente, a
prescindere da espresse dichiarazioni negoziali, un servizio aggiuntivo di
custodia delle auto ivi parcheggiate, ingenerando nei clienti il ragionevole
affidamento che quell'area garantisca una peculiare sorveglianza dei mezzi.
I clienti, parcheggiando le auto in quell'area, accettano l'offerta
(gratuita) della ulteriore prestazione di custodia.

 

            Il Tribunale ha ritenuto quindi sussistente la responsabilità
dell'albergo per il danno da rottura del vetro dell'autoveicolo, ma non per
il danno derivato dalla sottrazione dei capi di abbigliamento contenuti
nello stesso. Secondo il Tribunale, infatti, il contratto atipico di
posteggio, pur ponendo in capo al depositario l'obbligo di custodire e
restituire il veicolo nello stato in cui è stato consegnato, non estende
automaticamente tale obbligo alle cose ivi contenute. Sta alle parti
circoscrivere l'affidamento al solo veicolo o estenderlo anche alle cose in
esso contenute. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto non provato che l'Albergo avesse assunto anche l'obbligo di custodia dei suddetti capi.

 

2) CADUTA DI UN CLIENTE

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 24739 del 14.10.2007, ha
ritenuto responsabile un albergatore per i danni causati ad un cliente,
caduto nel fare la doccia all'interno della vasca da bagno.

            Il cliente aveva infatti chiesto il risarcimento dei danni
subiti all'albergo, sostenendo che la caduta era stata causata dalla
scivolosità del fondo della vasca e dalla assenza di maniglie di appoggio o
di tappetino antiscivolo. L'albergo aveva contestato la propria
responsabilità sostenendo invece che il fatto era stato causato dal cliente,
che aveva utilizzato la vasca da bagno come doccia, senza chiedere il
tappeto antiscivolo.

            Per la Cassazione, nel corso del giudizio di merito è stato
provato che la vasca da bagno era stata destinata dall'albergatore anche a
doccia, con l'installazione in alto ed in forma fissa del diffusore per
doccia. Inoltre, la vasca non era stata munita da alcun presidio di
sostegno, quale ad esempio una maniglia posta ad altezza adeguata e/o un
tappetino antiscivolo. La causa dell'evento dannoso è stata quindi
individuata nella predisposizione della vasca da bagno ad essere utilizzata
come doccia, senza essere fornita delle attrezzature antiscivolo o di
sostegno necessarie.

            Nel caso sopra esposto la Corte di Cassazione ha ritenuto
indubbia la sussistenza a carico dell'albergo della responsabilità per cose
in custodia prevista dall'articolo 2051 cc: "Ciascuno è responsabile del
danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito".

            Si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo, che nasce nel
momento in cui il danneggiato prova che l'evento dannoso sia stato causato
dalla cosa in custodia. Il custode della cosa si libera dalla responsabilità
solamente se dimostra che l'evento sia stato provocato da un caso fortuito,
cioè da un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale (che può essere
anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, come ad esempio in
caso di utilizzazione impropria della cosa la cui pericolosità sia talmente
evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque).

            Nella responsabilità per cose in custodia, pertanto, la colpa
del custode per non aver vigilato sulla cosa viene presunta. In altre
occasioni la Corte di Cassazione ha rilevato che il dovere di vigilanza del
custode non deve esplicarsi in forme generali, ma deve tenere conto della
possibile inesperienza, immaturità o diminuita abilità delle persone che
sono costrette ad usare la cosa in custodia.

            Nella Sentenza 11268 del 2002, infatti, a proposito della caduta
di una cliente d'albergo dalla scala, la Cassazione ha ritenuto la presenza
di una solida e comoda balaustra non sufficiente per annullare la
pericolosità della scala stessa, non munita di "corrimano", in relazione
alle particolari condizioni degli utilizzatori (ad esempio persone con
diminuita abilità).

            Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti
sull'argomento, ricorrendo alle consulenze legali dei nostri esperti ( per
le questioni legali, anche del genere sopra descritto, l'Avv. De Sio,
riceve il Venerdì pomeriggio dopo le 15.00
), cogliamo l'occasione per
inviare distinti saluti.



IL DIRETTORE

DOTT. GABRIELE BUCCI


AIA - Formazione Alberghiera

Viale Baldini n.14 -  47900 Rimini

 tel.  0541/58221   fax  0541/58229

 email: m.canini@adriabeach.net

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