ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI RIMINI
UFFICIO LEGALE
RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE:
1) VEICOLI DI CLIENTI PARCHEGGIATI NELLE AREE CUSTODITE
2) CADUTA DI UN CLIENTE
1) VEICOLI DI CLIENTI PARCHEGGIATI NELLE AREE CUSTODITE
Come è noto, gli articoli 1783 e seguenti del codice civile assoggettano gli albergatori a responsabilità per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dai clienti in albergo. Secondo il codice civile, però, tale responsabilità, che può essere a seconda dei casi illimitata o limitata, non si estende ai veicoli dei clienti né alle cose lasciate negli stessi (art. 1785 quinquies cc).
L'albergatore può comunque essere chiamato a rispondere anche nel caso di danneggiamento o furto di un veicolo di un cliente, se ha accettato di custodirlo. In tal caso l'albergo risponde in base alle norme generali sul deposito (articoli 1766 e seguenti del codice civile), qualora sia accertato che l'albergatore ha concluso con il cliente un "contratto di posteggio" con assunzione dell'obbligo di custodia del veicolo. In mancanza di contratto scritto, occorre volta per volta verificare se vi sia stato un comportamento concludente che faccia ritenere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di posteggio.
La giurisprudenza ha finora ritenuto che per instaurare un contratto di posteggio non sia sufficiente parcheggiare l'autovettura nel garage dell'albergo e conferire l'incarico di custodirla, ma sia necessaria la consegna delle chiavi. Il contratto di deposito ha infatti carattere reale e presuppone,oltre all'accordo fra le parti, l'effettiva consegna della cosa.
In una recente sentenza di merito (Tribunale Nola, Sez. II, 30.10.2007), il Tribunale ha invece ritenuto che il contratto di posteggio possa perfezionarsi in via di fatto con il semplice utilizzo di un'area adeguata al parcheggio custodito, offerta dall'albergo.
Secondo il Tribunale, perché si perfezioni il contratto di posteggio non è richiesta la consegna delle chiavi del veicolo, atteso che affinché sussista affidamento in custodia non è sempre necessaria la materiale apprensione del bene, ma è sufficiente che esso sia posto nell' autonoma sfera di disponibilità e controllo dell'affidatario.
Il Tribunale è stato chiamato a giudicare di una richiesta di risarcimento avanzata da un cliente ad un albergo, in seguito al furto di capi di abbigliamento posti nella sua autovettura parcheggiata nell'area antistante l'albergo. Secondo il cliente, l'albergo, tramite l'addetto alla reception, lo aveva rassicurato sulla possibilità di lasciare l'autovettura nello spazio antistante l'albergo, dove sarebbe stata adeguatamente custodita e controllata anche attraverso delle telecamere a circuito chiuso.
Per il Tribunale, la struttura alberghiera che mette a disposizione dei clienti una propria area pertinenziale, delimitata, suscettibile si essere chiusa ad una certa ora e soggetta ad un particolare regime di sorveglianza (videosorveglianza), offre univocamente, a prescindere da espresse dichiarazioni negoziali, un servizio aggiuntivo di custodia delle auto ivi parcheggiate, ingenerando nei clienti il ragionevole affidamento che quell'area garantisca una peculiare sorveglianza dei mezzi. I clienti, parcheggiando le auto in quell'area, accettano l'offerta (gratuita) della ulteriore prestazione di custodia.
Il Tribunale ha ritenuto quindi sussistente la responsabilità dell'albergo per il danno da rottura del vetro dell'autoveicolo, ma non per il danno derivato dalla sottrazione dei capi di abbigliamento contenuti nello stesso. Secondo il Tribunale, infatti, il contratto atipico di posteggio, pur ponendo in capo al depositario l'obbligo di custodire e restituire il veicolo nello stato in cui è stato consegnato, non estende automaticamente tale obbligo alle cose ivi contenute. Sta alle parti circoscrivere l'affidamento al solo veicolo o estenderlo anche alle cose in esso contenute. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto non provato che l'Albergo avesse assunto anche l'obbligo di custodia dei suddetti capi.
2) CADUTA DI UN CLIENTE
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 24739 del 14.10.2007, ha ritenuto responsabile un albergatore per i danni causati ad un cliente, caduto nel fare la doccia all'interno della vasca da bagno.
Il cliente aveva infatti chiesto il risarcimento dei danni subiti all'albergo, sostenendo che la caduta era stata causata dalla scivolosità del fondo della vasca e dalla assenza di maniglie di appoggio o di tappetino antiscivolo. L'albergo aveva contestato la propria responsabilità sostenendo invece che il fatto era stato causato dal cliente, che aveva utilizzato la vasca da bagno come doccia, senza chiedere il tappeto antiscivolo.
Per la Cassazione, nel corso del giudizio di merito è stato provato che la vasca da bagno era stata destinata dall'albergatore anche a doccia, con l'installazione in alto ed in forma fissa del diffusore per doccia. Inoltre, la vasca non era stata munita da alcun presidio di sostegno, quale ad esempio una maniglia posta ad altezza adeguata e/o un tappetino antiscivolo. La causa dell'evento dannoso è stata quindi individuata nella predisposizione della vasca da bagno ad essere utilizzata come doccia, senza essere fornita delle attrezzature antiscivolo o di sostegno necessarie.
Nel caso sopra esposto la Corte di Cassazione ha ritenuto indubbia la sussistenza a carico dell'albergo della responsabilità per cose in custodia prevista dall'articolo 2051 cc: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo, che nasce nel momento in cui il danneggiato prova che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia. Il custode della cosa si libera dalla responsabilità solamente se dimostra che l'evento sia stato provocato da un caso fortuito, cioè da un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, come ad esempio in caso di utilizzazione impropria della cosa la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque).
Nella responsabilità per cose in custodia, pertanto, la colpa del custode per non aver vigilato sulla cosa viene presunta. In altre occasioni la Corte di Cassazione ha rilevato che il dovere di vigilanza del custode non deve esplicarsi in forme generali, ma deve tenere conto della possibile inesperienza, immaturità o diminuita abilità delle persone che sono costrette ad usare la cosa in custodia.
Nella Sentenza 11268 del 2002, infatti, a proposito della caduta di una cliente d'albergo dalla scala, la Cassazione ha ritenuto la presenza di una solida e comoda balaustra non sufficiente per annullare la pericolosità della scala stessa, non munita di "corrimano", in relazione alle particolari condizioni degli utilizzatori (ad esempio persone con diminuita abilità).
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti sull'argomento, ricorrendo alle consulenze legali dei nostri esperti ( per le questioni legali, anche del genere sopra descritto, l'Avv. De Sio, riceve il Venerdì pomeriggio dopo le 15.00), cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.
IL DIRETTORE
DOTT. GABRIELE BUCCI
AIA - Formazione Alberghiera
Viale Baldini n.14 - 47900 Rimini
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