LAVORO ACCESSORIO NEL SETTORE TURISMO.
REQUISITO DELL’OCCASIONALITA’.
MINISTERO DEL LAVORO: INTERPELLO DEL MAGGIO 2009, N.37
In risposta a una istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito al requisito di occasionalità del lavoro accessorio e all’utilizzo di tale forma contrattuale per l’assistenza ai bagnanti.
Con riferimento all’occasionalità della prestazione, l’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 definisce rapporti di natura meramente occasionale e accessoria quelli che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
i) h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.
In via sperimentale, per l’anno 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
Si evidenzia che, con l’abrogazione dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ad opera del decreto legge n. 112 del 2008, sono venute meno le ulteriori limitazioni soggettive, pertanto le prestazioni di cui sopra possono essere rese da qualsivoglia soggetto, nei casi sopra elencati, salvo i lavori agricoli stagionali per i quali permangono le limitazioni di cui alla lettera f).
Infine, secondo quanto chiarito dal Ministero, nel caso specifico degli assistenti bagnanti e al di là della tipologia contrattuale utilizzata, non è possibile prescindere dalla necessaria abilitazione allo svolgimento di tale attività.
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